Regolamento della Scuola

SCUOLA STUDIO LAVORO

Regolamento Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento modifica quello attualmente in vigore nell’Istituto, recependo le modifiche apportate  dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (D.P.R 24/06/98 n. 249), relativamente ai diritti e ai doveri degli studenti dell’Istituto e definendo le sanzioni a carico dei comportamenti in violazione di esso. Tutte le componenti dell’Istituto si impegnano a contribuire alla realizzazione delle finalità contenute nello Statuto e a garantire il rispetto reciproco, la pari dignità, la valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, nel  ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

NORME GENERALI 
Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e termine alle  ore 14.00;  
l’ammissione in classe degli alunni in lieve ritardo (entro i 15 minuti) è autorizzata discrezionalmente dal docente in servizio all’ora interessata;  
all’ingresso, i ritardi superiori ai 15 minuti determineranno l’accesso in aula all’ora successiva; l’ora persa sarà considerata assenza. 
La prima pausa è dalle 9.55 alle 10.05; la seconda dalle 11.55 alle 12.05. 

La reiterazione e/o la sistematicità dei ritardi, anche se lievi,  potrà influire sull’assegnazione del voto di condotta 

Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere richieste con adeguate motivazioni per iscritto entro le ore 9.00. 

E’ considerata infrazione gravissima l’allontanamento dalla scuola senza autorizzazione. 

Ai fini della valutazione finale dell’anno scolastico dello studente è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte ore (assenze consentite: 247 ore) 

Le famiglie, in caso di necessità, potranno mettersi in contatto con la scuola e/o con gli studenti  rivolgersi alla Segreteria ai numeri: 031 264284 – 351 9927404 

La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea agli studenti, nella misura di un’ora a quadrimestre; i rappresentanti di classe devono fare richiesta scritta con l’indicazione dell’ordine del giorno, farla controfirmare dal docente che mette a disposizione la propria ora di lezione e presentarla all’approvazione del Dirigente scolastico. 

ART. 1 – La Scuola come Comunità educativa 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo  sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale; in essa ognuno con pari dignità e  nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto  allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

3. La comunità scolastica, pur interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto  e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età     o condizione.

5. La convocazione dei genitori, da parte della scuola, non è di per sé una sanzione disciplinare, ma uno strumento di informazione e/o di accordo per concertare strategie di recupero e/o di prevenzione.


ART. 2 – Diritti degli Studenti 

1. Agli Studenti sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona, quali la libertà di opinione e di  espressione, di riunione e di associazione, di accesso alle informazioni.

2. Gli studenti hanno diritto ad un’adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita  della Scuola.

3. L’Istituto deve garantire agli Studenti la partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola.

4. Gli Studenti hanno accesso alle informazioni che li riguardano secondo le procedure previste dalla  Legge sulla Trasparenza.

5. Gli Studenti hanno il diritto alla riservatezza, secondo i principi fissati dalla Legge sulla Privacy, ed in  particolare quando la Scuola si incarica di rimuovere situazioni di disagio economico che ostacolano l ’attuazione del diritto allo studio, quando accedono ai servizi di consulenza psico-logica, quando gli Insegnanti o il Personale scolastico in genere sono a conoscenza di fatti e situazioni personali degli Alunni.

6. Gli Studenti disabili hanno diritto alle attrezzature e alla garanzia delle particolari misure atte a rimuovere  ogni tipo di barriera nei loro confronti.

7. Gli Studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.

8. Gli Studenti hanno diritto a che la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici siano improntate alla chiarezza e al rispetto delle caratteristiche e dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

9. Gli Studenti hanno diritto a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, volta a sviluppare una autovalutazione che metta in luce i punti di forza e di debolezza e che permetta di migliorare il rendimento individuale; ogni studente ha diritto, su sua esplicita richiesta, a ricevere la registrazione del  voto della prova, scritta e/o orale, sul libretto personale con la firma del docente.

10. Gli Studenti hanno dritto alla libera associazione e all’utilizzo a tal fine degli spazi disponibili.

ART. 3 – Doveri degli Studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e provvedere con regolarità e tempestività alla giustificazione di assenze e ritardi.

2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere costantemente agli impegni di studio, con lo svolgimento diligente  del lavoro assegnato sia in classe che a casa e con la consegna puntuale degli elaborati.

3. Gli studenti sono tenuti a rispettare il capo di istituto, i docenti, e i compagni, astenendosi da atti e linguaggi offensivi o minacciosi ed avendo nei loro confronti lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e rispettare le indicazioni del Piano di Sicurezza.

5.
Gli studenti sono tenuti a collaborare in modo attivo ad una corretta comunicazione tra la scuola e  la famiglia, in particolare devono sempre essere provvisti del libretto per le comunicazioni.

6. Gli studenti sono tenuti ad essere corretti e coerenti con i principi riportati nell’art. 1 del Regolamento.

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, i macchinari e non  arrecare danni al patrimonio della Scuola.

8. Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità di rendere gradevole l’ambiente scolastico e  averne cura per migliorare la qualità della vita all’interno della Scuola.

9. Gli studenti sono tenuti a rispettare in modo rigoroso il divieto riguardante il fumo ed il consumo di sostanze tossiche e di alcolici.

10. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme che regolano il divieto dell’utilizzo di “telefoni cellulari” e/o di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica.

ART. 4 – Violazione della norme disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

2. Costituiscono violazione delle norme disciplinari i seguenti comportamenti:
a) ritardi e assenze frequenti e non giustificate;
b) mancanza del materiale didattico necessario;
c) non rispetto delle consegne a casa e/o a scuola;
d) assumere comportamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni;
e) tenere il “telefono cellulare” e/o altri apparecchi elettronici accessi durante le attività didattiche senza autorizzazione da parte del docente;
f) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;
g) esprimersi in modo arrogante e/o utilizzando un linguaggio scurrile;
h) sporcare l’ambiente scolastico;
i) danneggiare materiali, arredi e strutture;
j) esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.

3. In caso di violazione delle norme disciplinari, gli organi previsti all’art. 6 del presente Regolamento valutano l’opportunità di comminare le sanzioni di cui all’art. 5.

ART. 5 – Sanzioni 

Sono sottoposti a sanzione tutti i comportamenti che violino le regole richiamate nei precedenti articoli, fatto salvo l’obbligo di denuncia all’Autorità competente da parte del Legale Rappresentante della Scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato. 
Nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari, l’organismo competente agisce in chiave educativa, finalizzando le sanzioni al ripristino di corretti rapporti all’interno della Scuola e al miglioramento del senso di  responsabilità degli studenti. 
La sanzione dei comportamenti scorretti non può avere rilievo agli effetti della valutazione del profitto, inoltre  deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e l’efficacia educativa. Nell’applicazione delle sanzioni, viene data allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a  favore della comunità scolastica. 

L’allontanamento dalla comunità scolastica avviene solo in casi di gravi o reiterate infrazioni.  

 

In particolare sono previste le seguenti sanzioni : 

a) richiamo verbale;
b) consegna da svolgere a casa;
c) consegna da svolgere in classe;
d) ammonizione scritta sul registro di classe;
e) sequestro del telefonino (privo della sim card) e/o di altre apparecchiature il cui uso è vietato da parte del    docente presente all’infrazione, con consegna al Dirigente scolastico che lo restituirà allo studente, alla fine della mattinata di lezione, se è la prima infrazione, se l’infrazione è ripetuta alla famiglia;
f) esclusione delle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi e visite d’istruzione,  partecipazione a spettacoli teatrali, viste a musei o mostre, gare sportive …);
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi;
j) per le mancanze indicate all’art. 4 lett. h) ed i) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli  ambienti in orario extrascolastico;
k) sanzione pecuniaria in applicazione alla Normativa vigente, in seguito a segnalazione da parte del  Dirigente scolastico alle autorità competenti, in caso di fumo, consumo di bevande alcoliche e/o assunzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto.

Il Consiglio di Classe, a seguito di sanzioni di particolare gravità, può sconsigliare il rientro nella comunità    scolastica di appartenenza. In tale caso, la legge consente l’iscrizione ad altra Scuola in corso d’anno. 

La valutazione del comportamento, effettuata dai Consigli di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, “è espressa in centesimi” e “concorre alla valutazione complessiva dello studente e  determina, se inferiore a sessanta centesimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 1°settembre 2008 n. 137, all’art 2, commi 2 e 3. 

 

Art. 6 – Organismi competenti

1. Il singolo docente e il Dirigente scolastico possono comminare le sanzioni previste all’art. 5, lettere a), b), c), d), e)
2. Il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico possono comminare le sanzioni previste all’art. 5, lettera j)
3. Il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico possono comminare le sanzioni previste all’art. 5, lettere f) e g)
4. Il Consiglio di classe può comminare le sanzioni previste all’art. 5, lettere h) e i)

ART. 7 – Procedimento disciplinare 

1. La segnalazione dell’infrazione viene di norma eseguita attraverso un’apposita notazione sul registro di    classe da parte dei Docenti.
2. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica  direttamente e per iscritto al Dirigente scolastico.
3. Qualora il Dirigente scolastico ne ravvisi l’opportunità, viene convocato il Consiglio della Classe di appartenenza quanto prima possibile per la discussione del caso oppure il Dirigente procede al comminare le sanzioni che ricadono sotto la sua diretta responsabilità, come fissato dalla norma.
4. Le sanzioni disciplinari sono comminate a conclusione procedimento, così articolato: contestazione dei fatti, esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, decisione dell’organo competente.
5. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
6. Per le sanzioni che prevedono il pagamento del danno, lo studente deve  esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
7. In caso di sanzione con sospensione si dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente scolastico.

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